Statuto

art. 1. – Costituzione dell’Associazione
E’ costituita l’Associazione “Italian Fire Investigation” detta ”I.F.I.”. L’Associazione ha sede in Via Europa, 19 – Vedano al Lambro (MB), è apolitica e senza fini di lucro.

art. 2. – Oggetto e Scopi dell’Associazione
L’Associazione persegue le seguenti finalità:

  • valorizzare e tutelare il titolo e la professione degli associati;
  • intrattenere e sviluppare rapporti con Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali;
  • approfondire lo studio e la ricerca delle seguenti problematiche:
  • investigazioni delle cause di incendio, effetti e studio sul fenomeno degli incendi, difesa dagli incendi;
  • promuovere corsi, convegni, seminari ed eventi di studio per qualificare l’attività degli associati e non associati;
  • agli eventi sopra citati potranno partecipare tutti i soggetti interessati;
  • elaborare iniziative editoriali e divulgative delle attività poste in essere;
  • compiere ogni ulteriore attività che sia finalizzata a consentire un più qualificato esercizio delle attività professionali nei settori sopracitati;
  • organizzare manifestazioni di carattere tecnico e culturale ed in genere attività atte a favorire le relazioni.
     

art. 3. – Collaborazioni
l’Associazione potrà collaborare con soggetti e/o enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali, per lo sviluppo di iniziative utili al miglior perseguimento degli scopi associativi.

art. 4. – Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è costituito:

  • da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da donazioni, lasciti, erogazioni e contribuzioni volontarie.

 

art. 5. – Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dal ricavo dell’organizzazione di manifestazioni, corsi, convegni, seminari di aggiornamento ed eventi vari;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

art. 6. – Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

art. 7. – Categorie degli Associati
All’Associazione possono essere iscritti Soci Effettivi, Soci Aderenti, Soci Onorari.

a) Soci Effettivi: per essere iscritto come Socio Effettivo occorre presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo (vedi art. 12) essendo in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • Diploma di scuola media superiore;
  • Diploma di Laurea triennale o specialistica;
  • Attestato di frequenza con superamento esame di corso in “Fire Investigation” di almeno 100 ore organizzato dalla associazione I.F.I. ;
  • Comprovata esperienza minima quinquennale nel settore specifico che verrà valutata dal consiglio direttivo dell’I.F.I.

E’ necessario sottoscrivere lo Statuto della Associazione condividendone le finalità associative e versando all’inizio di ciascun anno la quota associativa stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

b) Soci Aderenti: possono essere iscritti come Soci Aderenti tutti coloro che, pur non avendo le caratteristiche richieste ai Soci Effettivi, sono interessati a promuovere, sostenere e partecipare alle attività dell’Associazione. Anche gli “aderenti” devono sottoscrivere lo Statuto condividendo le finalità e versando all’inizio di ciascun anno la quota associativa stabilita dall’Assemblea.

c) Soci Onorari: coloro che abbiano contribuito al progresso nei campi di interesse dell’Associazione o che abbiano svolto attività meritevole a favore dell’Associazione. I Soci Onorari non hanno diritto di voto e non hanno l’obbligo del versamento della quota annuale.

L’ammissione dei nuovi associati è di competenza esclusiva e a discrezione del Consiglio Direttivo.

La sottoscrizione e adesione allo Statuto si intende attuata al momento del versamento della quota annuale.

art. 8. – Dimissioni
Gli associati che non avranno presentato per iscritto e con lettera raccomandata le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ciascun anno saranno considerati iscritti anche per l’esercizio successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

art. 9. – Diritti e Doveri
I Soci Effettivi e Aderenti hanno il diritto di eleggere gli organi dirigenti dell’Associazione, di essere informati su ogni attività dell’Associazione e di controllare l’operato degli Amministratori.
I componenti dell’Associazione devono assumere un comportamento di corretta collaborazione al perseguimento delle finalità dell’Associazione.
Qualora, durante l’esercizio finanziario in corso, un associato Aderente venga in possesso dei requisiti di cui all’art.7 che precede, per diventare Socio Effettivo dell’Associazione, lo stesso dovrà inoltrare richiesta di variazione al Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui il richiedente faccia già parte del Consiglio Direttivo, quale componente eletto dall’Assemblea tra i Soci Aderenti, non si procederà alla sua sostituzione ma rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

art. 10. – Quote associative
Gli associati dovranno contribuire alle spese dell’Associazione corrispondendo la quota annuale e le eventuali contribuzioni nella misura che l’Assemblea stabilirà su proposta del Consiglio.

art. 11. – Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde:
a) per dimissioni;
b) con delibera dell’Assemblea per:
– gravi motivi su proposta del Consiglio.
– perdita di uno dei requisiti per l’ammissione.
c) per morosità, in questo caso si adotteranno d’ufficio i seguenti provvedimenti:
– dopo 12 mesi di ritardo, notifica di messa in mora e sospensione dell’invio di inviti, circolari, pubblicazioni;
– allo scadere del secondo anno di ritardo gli associati morosi saranno considerati dimissionari, fermo restando l’obbligo al pagamento delle quote arretrate nel caso di una nuova iscrizione.

art. 12. – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio eletto dall’Assemblea degli associati e composto da sette componenti, di cui sei scelti fra i “Soci Effettivi” ed uno scelto fra i “Soci Aderenti” se iscritti.
Qualora fra gli eletti risultino compresi più componenti di altra associazione o enti pubblici e/o privati, di essi faranno parte del Consiglio solo due associati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
In caso di dimissioni, interdizione o decesso di un Consigliere questo verrà sostituito dal primo escluso fra gli eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Tesoriere, il Segretario con anche funzione di Vice Presidente.
In assenza del Presidente assume il Segretario.
Il Consiglio dura in carica due anni.

art. 13. – Attività del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce per decisione del Presidente, oppure per richiesta di almeno tre dei suoi componenti; esso delibera validamente con la presenza di almeno quattro Consiglieri e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e in questo caso le funzioni del Segretario verrà svolta da consigliere più anziano anagraficamente.
Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione dell’Associazione, al raggiungimento degli scopi statutari ed a tutti quei compiti a cui fosse chiamato dalle delibere di Assemblea.
Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle loro mansioni e provvede alla tenuta della contabilità e all’amministrazione dei fondi dell’Associazione.
Se richiesto, le incombenze sopra descritte e le attività statutarie, possono essere svolte con la partecipazione di Soci Effettivi o Aderenti o commissioni composte da Associati all’uopo designati dal Consiglio Direttivo.

art. 14. – Relazione e Bilancio
Il Consiglio Direttivo, al termine di ogni anno, deve redigere una Relazione dell’attività svolta ed il Bilancio di gestione che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

art. 15. – Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

art. 16. – Poteri del Presidente
Il Presidente, ed in sua assenza il Segretario, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza può esercitare i poteri spettanti al Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima seduta utile di quest’ultimo.

art. 17. – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea Ordinaria degli associati deve essere convocata almeno una volta all’anno mediante comunicazione per posta elettronica da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo quando sia ritenuto necessario o su domanda motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei Soci Effettivi; in questo caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di convocare l’assemblea entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

art. 18. – Diritto di Intervento all’Assemblea
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Soci Effettivi e gli Aderenti, in regola con il versamento della quota.

art. 19. – Presidenza, Regolarità, Verbali delle Assemblee
Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Il presidente dell’Assemblea controlla la regolarità ed il diritto di intervento dell’Assemblea.
I verbali delle Assemblee sono firmati dal Presidente e dal Segretario; in caso di assenza del Segretario viene designato dal Presidente dell’Assemblea un associato facente funzione di Segretario.

art. 20. – Validità delle assemblee
Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono valide in prima convocazione in presenza di almeno il 50% +1 degli associati aventi diritto di voto.
Trascorsa un’ora da quella indicata nella lettera di convocazione, le Assemblee sono valide in seconda convocazione con 1/3 degli associati aventi diritto di voto.
Le deleghe sono ammesse in numero non superiore ad una per ogni presente.
Le delibere si assumono a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Se il Presidente lo ritiene necessario, o quando sia fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti, la votazione può avvenire in forma segreta.

art. 21. – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea delibera in ordine al bilancio preventivo e consuntivo, determina i criteri e gli indirizzi da seguire per il miglior perseguimento del fine dell’Associazione, delibera eventuali modifiche da apportare allo statuto, delibera lo scioglimento dell’Associazione e le modalità del riparto dei beni mobili ed immobili residui, nominando un liquidatore.